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MONDRAGONE – L’Avv. Giovanni Del Prete vince causa su autovelox Cellole: giustizia fatta per un automobilista mondragonese

 
 
MONDRAGONE. Si consolidano dubbi sulla legittimità dell’autovelox istallato lo scorso Agosto sulla via SS Domiziana, località Borgo Centore, di Cellole. Secondo il Giudice di Pace di Sessa Aurunca l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità mancherebbe di regolare ed adeguata segnalazione. In tale tratto di strada, infatti, vige un limite massimo di velocità pari a 90 km/h, mentre l’apparecchiatura istallata imporrebbe un limite diverso (80 km/h). Ma non è tutto. La distanza tra dispositivo elettronico e la segnaletica che lo precede sarebbe inferiore ad 1 km, ben al di sotto del minimo consentito dalla legge. A tali conclusioni perviene il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, dott.ssa De Biasio, con la sentenza n. 564/2018. La violazione dell’obbligo di informazione al conducente, per il giudice aurunco, finisce così con l’incidere sulla legittimità dell’accertamento della violazione stessa. La sentenza in oggetto assolve la condotta di un cittadino di Mondragone che ignaro dell’istallazione della apparecchiatura di rilevamento, collezionava una dozzina di verbali di accertamento. Gli stessi, ciascuno comportante la decurtazione di punti della patente, gli venivano notificati tutti assieme a distanza di qualche mese dalla violazione. Una vera è propria scure che si abbatteva sul malcapitato autista mondragonese. Lo stesso rischiava, con un solo colpo, di perdere la patente di guida a causa della decurtazione integrale dei punti. Cosa non trascurabile se si considera che la stessa patente di guida era l’unica posta a servizio di persona disabile, con lui convivente. “Giustizia è fatta” – dichiara l’Avv. Giovanni Del Prete, difensore del conducente multato – “fermo restando i profili di illegittimità dell’accertamento, va detto che quest’ultimo, così come elevato, sfuggiva alla stessa ratio della sanzione. La funzione della sanzione, infatti, per il nostro ordinamento, non è quella di punire il trasgressore per il mero gusto di farlo, bensì unicamente quella di educarlo e dissuaderlo dal commettere ancora la violazione. Nel nostro caso, il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione soltanto in un tempo successivo alla commissione delle altre violazioni, quando ormai era tardi perché potesse esservi un ravvedimento”. In ogni caso, con la sentenza in oggetto, il giudice rimarca un importante principio fissato dalla Corte di Cassazione, reputando ammissibile la presentazione di un unico ricorso avverso multiple infrazioni al codice della strada, ritenendo i verbali elevati relativi a violazioni identiche, commesse nello stesso luogo ed a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.