CANCELLO ED ARNONE. NOTA STAMPA A FIRMA DELL’OPPOSIZIONE FALASCINA, CAIMANO, EMERITO: “Se è vero che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e risorse, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche; sacchetti, contenitori e stoviglie di plastica, utilizzati quotidianamente, hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sia per quanto riguarda la produzione, sia per lo smaltimento di tali materiali; l’utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale, si ridurrebbero le emissioni di CO2 e si eliminerebbero i problemi di smaltimento, nonché una riduzione dell’abbandono dei rifiuti con un notevole aumento della tutela del territorio.
È altrettanto vero che la direttiva Comunitaria 2019/904 che bandisce l’uso della plastica nei paesi dell’UE TROVERÀ APPLICAZIONE entro il 2021: ai sensi dell’articolo 18, della stessa, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 12 giugno 2019 e, dunque, il 2 luglio 2019. Quanto al termine di recepimento, l’articolo 17, comma 1, prima parte, dispone che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021”.
Appare evidente che: posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), piatti di plastica monouso, cannucce di plastica, bastoncini cotonati fatti di plastica, bastoncini di plastica per palloncini, plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso POTRANNO ANCORA, almeno secondo i dettami del Parlamento Europeo ( e non è poco), essere utilizzati fino al 2021.
Quindi posto che è stata adottata a Cancello ed Arnone un’ordinanza sindacale n. 18 del 09/05/2019 che dal 1 ottobre 2019 vieta tassativamente l’utilizzo della plastica in tutto il circondario comunale, e considerato che la suddetta ordinanza è dello stesso tenore dell’ordinanza sindacale adottata dal Comune di Andria n. 185 del 12/04/2019 e che quest’ultima con sentenza n. 1063 del 23/07/2019 dalla II Sezione T.A.R. Bari è stata dichiarata illegittima per violazione dell’articolo 50 del D.L.vo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dei principi generali in materia di adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, dato che: è stata adottata non sulla base di una situazione di pericolo bensì al fine di “diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli); salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza”; non esplicita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire i predetti obiettivi; reca un divieto non solo privo di un termine di efficacia finale, ma finanche differito nella sua efficacia iniziale. I giudici amministrativi hanno osservato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante, né per gli Stati membri né, a fortiori, per gli enti locali “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2019/904 entro il 3 luglio 2021”.
Nel ricordare peraltro, che la competenza ad adottare le misure di recepimento spetta allo Stato e non al Comune e da puntualizzare che al momento dell’adozione dell’ordinanza, l’unico divieto vigente è quello della commercializzazione di borse di plastica di cui all’articolo 226-bis del codice dell’ambiente.
La domanda che ci poniamo è: ma il sindaco in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem che non gli consentiva di ampliare il divieto in deroga alla legislazione vigente, da “ bonus pater familias ” non poteva evitare di emettere un ordinanza contingibile con tanto di sanzione per i cittadini da 25,00 a 500,00 € e seguire le indicazioni della direttiva Comunitaria che appunto da un termine molto più ampio fissato al 3 luglio 2021??? A voi la risposta…”
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