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FALCIANO – Pulizia dei fossi, c’è l’ordinanza: chi non pulisce sarà sanzionato con il pagamento della manutenzione

 
 
FALCIANO. Una “stretta” arriva da parte  della Polizia Municipale, guidata dal Capitano Comandante Gennaro Ianniello. Si tratta dell’Ordinanza n. 6 del 10/06/2020, attraverso la quale ci ri rivolge direttamente ai proprietari di fondi agricoli confinanti con le strade comunali.
Secondo quanto si evince dall’Ordinanza, i proprietari terrieri devono intervenire alla “MANUTENZIONE DEI FOSSI, DELLE SIEPI E DEGLI ALBERI, COLTIVAZIONE DEI FONDI E CONSERVAZIONE DEI FABBRICATI ADIACENTI LE STRADE COMUNALI E VICINALI“. Un intervento dovuto, a nostro avviso, col fine di tutelare l’incolumità di ogni cittadino. Infatti, come si legge nell’ordinanza stessa, “le strade Comunali e Vicinali del Comune di Falciano del Massico devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità, avere buona visibilità ed essere prive di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale“. Pertanto, attraverso l’ordinanza in questione, si ordina direttamente “ai proprietari ed ai conduttori dei lotti di terreno posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali dell’intero territorio comunale, COLTIVATI OD INCOLTI, di provvedere a quanto segue:
1. I fondi confinanti con strade Comunali e Vicinali devono essere coltivati, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle sponde dei fossi. Le nuove piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare degli artt. 16 e 17. Le vecchie piantagioni devono essere mantenute in modo tale che non arrechino danno alla sicurezza della circolazione stradale;
2. Provvedere allo sfalcio dei fossi, compreso la parte di proprietà pubblica fino alla banchina stradale;
3. Effettuare la potatura delle siepi, il taglio dei rami, delle spine, ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale, ai sensi dell’art.29 del vigente Codice della Strada;
4. Effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;
5. E’ vietato accendere fuochi e bruciare le stoppie nel periodo di maggiore pericolosità compreso tra il 30 giugno al 30 settembre, di ogni anno ai sensi dell’art. 59 del T.U.L.P.S.
6. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano a qualunque titolo l’uso, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la prolificazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica (topi, rettili ecc. ecc.)”.
Nel caso ciò non avvenga, è stato disposto agli organi di competenza: 1.“Di provvedere, in caso di inadempienza, da parte del proprietario e/o del conduttore, di eseguire gli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della circolazione veicolare, addebitando le spese ai soggetti inadempienti. 2. Di applicare le previste sanzioni di legge ai sensi del vigente Codice della Strada ed, ove
previsto del Regolamento Comunale approvato con atto deliberativo N° 12 del 28/2/2002″.
SI RENDE NOTO ALTRESI’:
1. Che la presente ordinanza è esecutiva dal giorno di affissione all’Albo Pretorio ON-LINE dell’Ente, e diffusa sul territorio comunale a mezzo di manifesti pubblici affissi nei luoghi di maggiore frequentazione, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
2. Che è assolutamente vietato:
3. Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti;
4. Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde delle scarpate, salvo casi particolari da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale;
5. I materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi non devono essere
depositati sulla proprietà pubblica;
6. Gli Uffici preposti sono tenuti a rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
7. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Campania nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore (legge 6 dicembre 1971 N° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore (D.P.R. 24 novembre 1971 N° 1199)”.
Un’ordinanza attesissima, per il periodo estivo. Sono molti gli intralci stradali e dli ostacoli visivi causati dal mancato sfalcio dell’erba nei fossi. Adesso che è stata fatta chiarezza sulle modalità di intervento, ci auguriamo che si possa osservare la buona manutenzione.