MONDRAGONE. Ordinanza Sindacale n. 30 del 19-06-2020. Oggetto: REGOLE DI FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE IN CONFORMITÀ AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2.
Premesso che: – con ordinanza n.50 del 22/05/2020 il Presidente della Regione Campania prevedeva la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste nei Piani comunali da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo “Spiagge libere” del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 alla stessa ordinanza;
– con ordinanza sindacale n. 25 del 29-05-2020 veniva ordinato il divieto di utilizzo delle spiagge libere presenti su tutto il territorio comunale fino all’adozione del piano comunale, finalizzato alla fruizione delle spiagge libere;
– con ordinanza sindacale n. 26 del 06-06-2020 venivano individuati “tratti di spiaggia libera accessibile” nel rispetto delle indicazioni riportate nel Protocollo di sicurezza allegato sub 1 della citata ordinanza n.50 della Regione;
– con ordinanza sindacale n. 28 del 12-06-2020 venivano individuati “ulteriori tratti di spiaggia libera accessibile”;
Dato atto che il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n.56 del 12/06/2020, sulla scorta dei dati forniti dall’Unità di Crisi regionale ha ordinato “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19” con un aggiornamento del protocollo di sicurezza anti diffusione sars-cov-2 per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia riportate nell’allegato 4 alla stessa Ordinanza n. 56; Ritenuto di dover adeguare l’attuale disciplina per l’utilizzo delle spiagge libere presenti su tutto il territorio comunale a quanto previsto dall’ultimo provvedimento regionale; Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca delle precedenti ordinanze sindacali in tema di fruizione delle spiagge libere comunali n. 25 del 29-05-2020, n. 26 del 06-06-2020 e n. 28 del 12-06-2020;
Dato atto che sono state individuate nell’allegato sotto la lettera “A”, le regole da rispettare conformemente al sopracitato “protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2”;
Preso atto: – del disposto di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell’alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
– dell’articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all’articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in qualità di Autorità sanitaria locale e di protezione civile;
REVOCA
Per le motivazioni esposte in premessa, le ordinanze sindacali in tema di fruizione delle spiagge libere comunali n. 25 del 29-05-2020, n. 26 del 06-06-2020 e n. 28 del 12-06-2020;
ORDINA
– che la fruizione delle spiagge libere presenti su tutto il territorio comunale, avvenga sotto la stretta osservanza delle regole contenute nell’Allegato A – Regole di fruizione delle spiagge libere;
– di demandare il Comando di Polizia municipale per la puntuale applicazione della presente Ordinanza;
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza, a:
1. Alla Prefettura di Caserta;
2. Al Commissariato di Polizia di Castelvolturno;
3. Al Comando Carabinieri di Mondragone;
4. Al Comando di Polizia Municipale;
5. Alla Autorità Marittima.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.
AVVERTE
Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente
ordinanza è punito con le sanzioni amministrative indicate nell’art. 4 del D.L. n. 19/2020. Il Sindaco Virgilio Pacifico; l’Istruttore Ferdinando Palmieri.
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