The Report Zone

Notizie e Reportage

CELLOLE – Zannini: “Aiuteremo la Compasso a vincere a Cellole”

 
CELLOLE. Zannini: “Aiuteremo la Compasso a vincere a Cellole”. “Il consiglio di stato ha fatto giustizia, la lista della compasso è stata riammessa e la aiuteremo a vincere le elezioni”. Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Zannini, uomo di punta della lista “De Luca Presidente”. “Cellole ha bisogno di una amministrazione seria e competente -continua Zannini- e la squadra della Compasso interpreta certamente questi requisiti. Farò di tutto per favorire la sua vittoria”.
SENTENZA:
sul ricorso numero di registro generale 6812 del 2020, proposto da
Giovanni Attilio Compasso, Alfredo Miosotis, Francesco Perretta, Valerio Bonanno, Francesco Lauretano, Pasquale Romano, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Franco Gaetano Scoca, Ignazio Tranquilli, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sessa Aurunca, Comune di Cellole non costituiti in giudizio;
nei confronti
Giuseppina Mastroluca, non costituita in giudizio;
Luciano Mascolino, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Centore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tuscolana 16;
Umberto Sarno, rappresentato e difeso dagli Avvocati Oronzo Caputo, Giovanni Romano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Romano in Roma, via Valadier 43;
Fiore Renzo D’Onofrio, Antonietta Marchegiano, Guido Di Leone, Giovanni Iovino, rappresentati e difesi dagli Avvocati Oronzo Caputo, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3690/2020, resa tra le parti, con cui era respinto il ricorso promosso per l’annullamento del verbale di deliberazione n. 90 del 24 agosto 2020 con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sessa Aurunca ha ricusato la lista avente contrassegno “Cuore stilizzato con sfumature di rosa e magenta che racchiude l’ortofoto dell’agglomerato cittadino, riportante la scritta Cellole nel Cuore in colore turchese contornato dallo sfondo di sfumature celeste-blu che inglobano il cuore stilizzato con 4 uccelli di colore magenta, blu-turchese e giallo, infine nello sfondo celeste blu è riportata la dicitura Cristina Compasso Sindaco” dalla competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020;
se ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 244/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22382 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto “Integrazione presentazione lista n. 3”;
se ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 245/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22490 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto “Ulteriore integrazione presentazione lista n. 3”;
se ed in quanto lesiva, della comunicazione a firma del Segretario Comunale di Cellole, dott.ssa Maria Angela Terribile, recante prot. 246/sec del 24 agosto 2020 (prot. partenza n. 22492 del 24 agosto 2020) ed avente ad oggetto “Ulteriore integrazione presentazione lista n. 3”;
se ed in quanto lesivo del verbale di deliberazione n. 91 del 24 agosto 2020 con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sessa Aurunca ha proceduto al sorteggio per l’attribuzione del numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco nella parte in cui non viene inclusa la lista denominata “CELLOLE NEL CUORE – Cristina Compasso Sindaco”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivi;
NONCHÉ
per la conseguente ammissione della Lista denominata “CELLOLE NEL CUORE – Cristina Compasso Sindaco” alla tornata elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, di Luciano Mascolino, di Umberto Sarno, di Fiore Renzo D’Onofrio, di Antonietta Marchegiano, di Guido Di Leone, di Giovanni Iovino e del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1 settembre 2020 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Salvatore Di Pardo, Franco Gaetano Scoca, Ignazio Tranquilli per sé e su delega dichiarata di Stefano La Marca, Oronzo Caputo, Giovanni Romano, Paolo Centore e l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, gli istanti premettono che, a seguito della convocazione dei comizi elettorali con decreto del Prefetto della Provincia di Caserta del 27 luglio 2020, i componenti della lista denominata “CELLOLE NEL CUORE – Cristina Compasso Sindaco” avevano presentato, per il tramite dei delegati Giovanni Attilio Compasso e Alfredo Miosotis, la propria candidatura, come ufficialmente attestato e dichiarato dal Segretario Comunale di Cellole, in data 22 agosto 2020, nella ricevuta rilasciata ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 570/1960, alle ore 11:50. Gli appellanti censurano, dunque, la sentenza di primo grado, con la quale era respinto il ricorso di primo grado per l’annullamento del provvedimento di esclusione, emanato in autotutela dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sessa Aurunca in ragione di n. 3 note integrative redatte e prodotte dallo stesso Segretario Comunale di Cellole, nella successiva data del 24 agosto 2020.
Il primo giudice riteneva prevalente, ai fini della decisione, lo ‘sforamento’ rispetto al termine orario perentorio nella presentazione della lista dei ricorrenti, che riteneva attestato dalle note integrative – come recepite dal provvedimento gravato – e non scusabile in quanto imputabile ai delegati. Avverso tale sentenza gli appellanti, pertanto, deducono i seguenti vizi:
1. erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla violazione degli
artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570/1960 e del principio generale del favor partecipationis, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, poiché la seconda parte della motivazione della sentenza appellata erroneamente avrebbe ritenuto anche le note integrative come atti fidefacenti, dovendosi, invece considerate tale solo l’attestazione avvenuta in tempo reale, da cui si evinceva l’avvenuta protocollazione della Lista n. 3, alle ore 11:50, e dunque entro il termine di legge;
2. motivazione carente e/o erronea e/o contraddittoria in ordine alla violazione degli artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570/1960, del principio generale del favor partecipationis e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto nel verbale n. 90/2020, di ricusazione della lista, la Sottocommissione elettorale, infatti, avrebbe dato erroneamente per certo un elemento non evincibile dalle note (e dagli atti tutti) del Segretario Comunale, ossia quello per cui, alle ore 12:00, il modello con tutte le sottoscrizioni dei presentatori, debitamente autenticate, non si fosse ancora perfezionato; infatti, il Segretario comunale, nelle note integrative si sarebbe limitato ad affermare che, prima della scadenza del termine (e non dopo), si sarebbe recata presso l’Ufficio comunale all’uopo preposto al fine di verificare l’andamento delle operazioni di autentica delle sottoscrizioni e che, sempre prima della scadenza del termine, risultavano avere firmato ed essere stati identificati 27 sottoscrittori; aggiungendo che, alle ore 12.00, tutti i delegati e i sottoscrittori erano comunque presenti in Comune;
3. erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla violazione degli
artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570/1960 e del principio generale del favor partecipationis, nonché all’eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 97 Cost., poiché la pronuncia sarebbe, comunque, errata anche laddove imputa ai presentatori della lista il (preteso) lieve ritardo posto alla base della ricusazione contestata, poiché i presentatori della lista risulterebbero comunque presenti da lungo tempo presso l’Ufficio comunale deputato all’autentica delle sottoscrizioni; sicché, semmai dovrebbe ritenersi insufficiente il servizio organizzato dal Comune al fine di garantire il rigoroso rispetto delle misure emergenziali volte ed il distanziamento previsto dalla normativa anti Covid-19;
4. motivazione carente e/o erronea e/o contraddittoria in ordine alla violazione degli artt. 28 e ss. del d.P.R. n. 570/1960, e del principio generale del favor partecipationis, nonché in ordine all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto, subordinatamente, la ricusazione sarebbe, comunque, illegittima e contrastante con il favor partecipationis, poiché risulterebbe incontestato che, prima della scadenza del termine delle 12.00, fossero presenti all’interno degli Uffici comunali tutti gli elementi necessari a pervenire al perfezionamento dell’elenco dei sottoscrittori e che, in ogni caso prima della scadenza del termine erano sicuramente già state apposte (almeno) 27 firme corredate dall’indicazione del documento di identità a lato. Gli appellanti, pertanto, chiedono, disporre l’annullamento della sentenza appellata e dei provvedimenti ivi salvaguardati e conseguentemente disporre l’ammissione della Lista denominata “CELLOLE NEL CUORE – Cristina Compasso Sindaco” alla tornata elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020.
Si è costituito per resistere l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta. Con successiva memoria l’amministrazione ha sottolineato il carattere speciale del procedimento elettorale.
Si sono, altresì, costituiti i controinteressati che hanno chiesto il rigetto dell’appello per la carenza della documentazione essenziale ai fini della presentazione della lista degli appellanti.
All’udienza pubblica speciale dell’1 settembre 2020 le parti hanno discusso e la causa, di seguito, è stata trattenuta in decisione,
II – L’appello è fondato.
Deve osservarsi che agli atti di causa sono presenti i verbali della Sottocommissione elettorale, sottoscritti dal Presidente, che devono ritenersi atti assistiti da fede privilegiata di quanto in essi attestato. Da tali verbali non solo è possibile individuare la presentazione della lista completa degli elementi necessari degli odierni appellanti alle ore 11.50, conformemente alla prima ricevuta rilasciata dal Segretario comunale, ma anche l’avvenuta presentazione della lista n. 2 (nell’ordine) alle ore 11.00. Orbene, nelle note integrative inviate dal Segretario comunale alla Commissione – senza che sia rinvenibile in atti alcuna richiesta istruttoria – risulterebbe contraddetto non solo l’orario precedentemente indicato dallo stesso Segretario e recepito nel verbale della Sottocommissione, ma anche l’orario di presentazione della lista n. 2, avendo affermato, il Segretario, in una delle successive dichiarazioni, che alle 11,50 si trovava alle prese con la presentazione della Lista n. 2.
Ne discende che le note integrative manifestano, come evidenziato dagli appellanti, elementi di contraddittorietà, indicando successive precisazioni di differenti orari e circostanze, ma altresì contraddittoria con quanto risultante da altre attestazioni, la cui fede privilegiata non è stata posta in dubbio, tant’è che non risulta che sia stato modificato il verbale della Sottocommissione relativo alla presentazione della Lista n. 2.
Orbene, deve ritenersi che, a fronte di un atto assistito da particolar fede, anche ove sia un pubblico ufficiale a volerne contestare la regolarità, sia necessario l’esperimento della particolare procedura della querela di falso, che nella specie è mancata per lo meno con riguardo alla presentazione dell’altra Lista.
Tale circostanza corrobora la fondatezza del primo motivo di gravame, che, di per sé, comporta l’accoglimento dell’appello.
Risulta evidente, da quanto sin qui rappresentato, che non può riconoscersi valore fidefacente a dichiarazioni successive, non collegate alla verbalizzazione di quanto accaduto alla presenza del pubblico ufficiale.
III – Non può trascurarsi, poi, l’ulteriore profilo della particolarità della situazione emergenziale e delle disposizioni sul distanziamento, che non potrebbero, con riferimento esclusivo alla fattispecie specifica, non far propendere per la prevalenza del favor partecipationis.
IV – Ne consegue che l’appello deve essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della lista “CELLOLLE NEL CUORE”, con conseguente ripristino dell’ammissione alla competizione elettorale.
In ragione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 3690/2020, dispone l’ammissione della Lista denominata “CELLOLE NEL CUORE – Cristina Compasso Sindaco” alla tornata elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Cellole del 20 e 21 settembre 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati: Marco Lipari, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere Raffaello Sestini, Consigliere Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere