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Le Sanzioni disciplinari irrigate a Di Nardo erano fondate. Accolto il ricorso di Antonella Picano. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Roma e conferma le Sanzioni disciplinari comminate al Comandante Di Nardo Antonio

La V^ sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9694/2022, depositata il 4.11.2022, ha ribaltato il giudizio di primo grado, confermando le sanzioni disciplinari originariamente applicate al Comandante Antonio Di Nardo dal collegio dell’ufficio dei procedimenti disciplinari del Comune di Mondragone, all’epoca presieduto dalla Dott.ssa Antonella Picano.  

Quest’ultima, – convinta della legittimità dell’operato del collegio dalla stessa presieduto – ha portato la controversia fino al Consiglio di Stato che, da ultimo, le ha dato ragione su tutta la linea.  In calce alla sentenza si legge testualmente : “In definitiva, risulta dall’analisi della complessiva vicenda, come il comportamento dell’appellante, preordinato all’adempimento dei doveri funzionali sulla stessa incombenti nella detta qualità di Presidente dell’U.P.D., non possa ritenersi animato da intenti ritorsivi. N. 08979/2021 REG.RIC.  In conclusione, stante la fondatezza dei motivi proposti, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado a ciò conseguendo l’annullamento degli atti e provvedimenti con esso impugnati”.

Per l’effetto, dunque, la sanzione di 5000 euro originariamente applicata alla Picano è stata definitivamente revocata mentre rivivono e saranno eseguite le sanzioni originariamente irrogate al Comandante Antonio Di Nardo e cioè: 1)la sanzione irrogata (in data 14.2.2019) della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10; 2) la sanzione irrogata (in data 30.05.2019) della sospensione dal servizio per giorni 12 con privazione della retribuzione.  

La vicenda traeva origine a seguito di un altercò sul luogo di lavoro tra il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Mondragone, Antonio Di Nardo, e un Luogotenente della medesima Polizia Municipale, fu Antonio Trano. Veniva avviato a carico di quest’ultimo (che avrebbe offeso il primo) e su segnalazione del predetto Comandante un procedimento disciplinare, poi conclusosi, il 20 febbraio 2018, con l’archiviazione a seguito delle formali scuse del sottoposto e in ragione della lieve entità della contestazione, con il solo voto contrario dell’allora Presidente dell’UPD (lo stesso Comandante di Polizia Municipale, il quale ricopriva tale carica sin dal 9 ottobre 2017). In data 27 febbraio 2018 il Di Nardo, dimessosi nel frattempo dalla carica di Presidente dell’U.P.D. dopo l’archiviazione del detto procedimento disciplinare, denunciava all’Autorità giudiziaria i componenti dell’U.P.D. per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio in relazione a fatti pregressi concernenti la gestione dei procedimenti disciplinari nel biennio 2016-2017, ma la denuncia era archiviata per infondatezza della notizia di reato, giusto decreto del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 16.04.2018. In data 31 maggio 2018, a distanza di circa sei mesi dall’alterco, il Comandante Di Nardo sporgeva querela anche nei confronti del Luogotenente per oltraggio a pubblico ufficiale in relazione ai fatti per i quali aveva chiesto l’attivazione del procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo, ma anche per tale querela l’Autorità procedente presentava in data 9 aprile 2019 richiesta di archiviazione. Nelle more il Di Nardo ometteva di dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (come richiede l’art. 6, comma 4 del Codice di comportamento comunale) e al Sindaco quale superiore gerarchico (come, invece, sancito dall’art. 8 d.P.R. n. 63/2012) dell’aver denunciato penalmente il dipendente comunale (l’istruttore di vigilanza Trano) e rilasciava agli organi di stampa, senza autorizzazione del Sindaco, due interviste su fatti commessi nel territorio comunale oggetto di un’indagine penale (per i reati di prostituzione minorile) che aveva avuto grande risonanza mediatica per il Comune di Mondragone (in violazione dell’art. 10 comma 6 del Codice di comportamento).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  del Comune di Mondragone, apprese queste omissioni, segnalava all’UPD N. 08979/2021 REG.RIC. le richiamate violazioni, dandone prima preavviso telefonico al destinatario con nota prot. 48745 del 18.10.2018 (come si evince dalla nota del RPCT del 4 dicembre 2018). In data 20.10.2018, dopo il preavviso di avvio del procedimento disciplinare nei suoi riguardi, il Di Nardo richiedeva all’Autorità giudiziaria la riapertura ex art. 414 c.p.p. delle medesime indagini nel procedimento penale contro i componenti dell’UPD, già archiviato il 16 aprile 2018 (riapertura che, allo stato, non sarebbe stata autorizzata dall’Autorità giudiziaria) e depositava poi (il 29 novembre 2018) una memoria difensiva nell’ambito del primo procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti con la quale sostanzialmente richiedeva all’UPD di astenersi dal giudicarlo in virtù della formulata richiesta di riapertura indagini.

Ciò nonostante l’UDP, ritenendo infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata, dopo articolata istruttoria, irrogava al Di Nardo, in data 14.2.2019, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10. In seguito, il 17 dicembre 2018, il nuovo comandante della Polizia Municipale comunicava al RPCT che il Di Nardo aveva, in precedenza, denunciato altri due collaboratori e anche in tal caso omesso di segnalare la situazione di irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito della segnalazione da parte del RPCT di tali omissioni, con atto notificato all’interessato il 5 febbraio 2019 veniva avviato un secondo procedimento disciplinare a suo carico che si concludeva con la sanzione irrogatagli in data 30.05.2019 della sospensione dal servizio per giorni 12 con privazione della retribuzione. Due giorni dopo la notifica della seconda contestazione, il 7 febbraio 2019, il Di Nardo, sporgeva una nuova querela contro i due nuovi componenti dell’UPD (07.02.2019) non colpiti dalla sua prima denuncia, che si accingevano a giudicarlo.

Il Di Nardo, in tutte le memorie difensive presentate nei procedimenti N. 08979/2021 REG.RIC. disciplinari in corso contro di lui, “sbandierava” le sue denunce contro l’UPD con il fine di paralizzare i relativi procedimenti avviati nei suoi confronti. A seguito di tali accadimenti l’ANAC dava avvio, su impulso di parte, a un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ufficio Procedimenti disciplinari (dandone comunicazione il 28 febbraio 2019 al suo presidente nella detta qualità) per l’accertamento della possibile natura ritorsiva delle sanzioni irrogate nei procedimenti disciplinari contro il Di Nardo, applicando all’esito la sanzione impugnata soltanto nei confronti dell’odierna appellante.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha dichiarato accertata la legittimità dell’operato del collegio disciplinare del comune di Mondragone confermando, dunque, le violazioni e le sanzioni disciplinari irrogate a Di Nardo Antonio.