13 Dicembre 2015 – POLITICA E ATTUALITA’. Reato di omicidio stradale: come funziona? Sanzioni più elevate per omicidio e lesioni stradali, guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti, arresto obbligatorio, revoca della patente di guida: una breve guida sulle novità del disegno di legge appena approvato dal Senato. L’entrata in vigore delle nuove norme sull’omicidio stradale è ormai quasi certa per il 2016: il Senato ha infatti approvato il relativo disegno di legge [1] che ora è passato alla Camera in quarta lettura.
Vediamo come operano i nuovi reati di omicidio e lesioni stradali e quali sono le regole appena confermate.
Omicidio stradale: violazioni e sanzioni Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Si tratta della sanzione base prevista per l’omicidio stradale “semplice” commesso cioè senza gravi violazioni.
La pena invece è molto più elevata qualora la condotta del conducente rientra nelle ipotesi gravi previste dal legislatore. In particolare si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio provocato:
– guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;
– guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
– procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
– attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;
– a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Pena ancora più grave (reclusione da otto a dodici anni) è prevista in caso di:
– guida in stato ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)
– autisti professionisti in stato di ebbrezza media oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Si tratta dei conducenti abilitati al trasporto persone o cose e guidatori di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o che trainano rimorchi con cui si superano le 3,5 t, autobus, veicoli che possono portare più di otto passeggeri, autoarticolati e autosnodati; per gli autisti professionisti è infatti imposto l’alcol zero.
Incidenti con soli feriti: lesioni personali gravi e gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (sanzione base)
La pena invece è molto più elevata (reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime) qualora le lesioni siano state provocate (come nel caso dell’omicidio stradale):
– guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;
– guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
– procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
– attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;
– a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Pena ancora più grave (reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime) è prevista in caso di:
– guida in stato ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)
– autisti professionisti in stato di ebbrezza media oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
Aumenti di pena: guida senza patente, veicolo non assicurato, fuga del responsabile.
La pena per omicidio stradale o lesioni personali è in ogni caso aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio e a tre anni in caso di lesioni.
Se l’incidente non è dovuto al solo conducente. Qualora l’evento (morte o lesioni personali) non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte o lesione di più persone Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di
una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni diciotto.
Revoca della patente. Omicidio e lesioni personali stradali comportano sempre la sanzione accessoria della revoca della patente. In caso di omicidio stradale, è
possibile conseguire la nuova patente solo dopo quindici anni; cinque anni in caso di lesioni stradali. Nei casi più gravi, come la fuga del responsabile, per avere la patente si arriva ad attendere fino a trent’anni.
Se il conducente è straniero. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo sopra indicato per la revoca della patente italiana. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe azionale degli abilitati alla guida
Arresto obbligatorio. È previsto l’arresto obbligatorio quando il conducente:
– risulta in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di droghe;
– risulta in stato di ebbrezza media (tasso tra 0,81 e 1,5) se è un autista professionale.
In caso di rifiuto dell’alcoltest.
Se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto che dispone gli esami può essere adottato dal magistrato anche oralmente ma deve essere poi confermato per iscritto.
Le forze dell’ordine, una volta avvertito l’avvocato del conducente, possono accompagnare l’interessato al presidio ospedaliero più vicino per la sottoposizione ai test. Entro le 48 ore successive, il pubblico ministero dovrà richiedere al gip la convalida del decreto di sottoposizione al test e di tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati. Vietata l’equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti
Quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dalle nuove norme (per esempio guida in stato di ebbrezza) le concorrenti circostanze attenuanti
(ad esclusione delle attenuanti generiche e di quella concessa al minore di anni 18), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Dunque, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena già determinata in base alle circostanze aggravanti.
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